Statuto
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- Categoria: CNAI
- Creato Mercoledì, 16 Aprile 2008 15:09
- Scritto da carlo
Statuto
- Titolo I – Costituzione e scopi
- Art. 1 Finalità della Consociazione
- Art. 2 Costituzione della Consociazione e Associati
- Art. 3 Obiettivi della Consociazione
- Art. 4 Affiliazione e rappresentatività internazionali
- Titolo II – Criteri di adesione
- Art. 5 Definizione di infermiere per l’adesione
- Art. 6 Forme di Associazione
- Art. 7 Criteri di scioglimento delle Associazioni e dei Nuclei
- Titolo III – Organi Sociali
- Art. 8 Organi Sociali
- Art. 9 Funzioni del Congresso
- Art. 10 Funzioni dell’Assemblea dei Presidenti e Delegati
- Art. 11 Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
- Art. 14 Funzioni del Presidente
- Art. 15 Funzioni del Tesoriere
- Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17 Collegio dei Probiviri
- Titolo IV – Patrimonio sociale
Regolamento (allegato allo statuto)
- Art. 1 Funzioni e attività dei Nuclei e delle Associazioni Membri
- Art. 2 Associazioni Aderenti
- 2.1 Criteri di adesione
- 2.2 Finalità della collaborazione
- 2.3 Modalità per la collaborazione
- 2.4 Scioglimento della collaborazione
- Art. 3 Attività degli Organi Sociali
- 3.1 Congresso
- 3.1.1 Svolgimento del Congresso
- 3.1.2 Commissione per la Verifica dei poteri
- 3.1.3 Costituzione liste per le votazioni
- 3.1.4 Procedura delle votazioni
- 3.1.5 Proclamazione degli eletti
- 3.2 Consiglio di Amministrazione
- 3.3 Ufficio di Presidenza
- 3.4 Tesoriere
- 3.5 Collegio dei Revisori dei Conti
- 3.6 Riferimenti
Premessa allo Statuto
Definizione di Infermiere
(fonte: adattata dalla definizione di infermiera del C.I.I. – Ginevra 1973 – Ginevra 1987)
L’Infermiera è una persona che ha completato un corso di base di formazione infermieristica ed è abilitata dall’Autorità competente ad esercitare nel suo Paese la professione infermieristica.
La formazione infermieristica di base consiste in un corso di studi, formalmente riconosciuto, che assicura ampie e solide conoscenze fondamentali per esercitare un’assistenza infermieristica di carattere generale e per accedere a corsi di formazione complementare e superiore.
L’esercizio professionale comprende l’assistenza infermieristica alla persona di ogni età e si esprime all’interno di qualsiasi struttura sanitaria o nella comunità, ivi compreso il domicilio della persona assistita. L’infermiera ha l’autorità per dirigere e prendere decisioni relative all’assistenza infermieristica e per insegnare nella propria disciplina.
Il termine infermiera è utilizzato indistintamente per indicare sia uomini che donne, analogamente a quanto è consuetudine nelle pubblicazioni del Consiglio Internazionale delle Infermiere (C.I.I.)
Statuto
Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI
art. 1 – Finalità della Consociazione
E’ costituita in Roma la Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermiere Infermieri (C.N.A.I.), di seguito denominata Consociazione. La Consociazione estende la sua competenza su tutto il territorio dello Stato. La sua azione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dalle norme contenute nel presente Statuto e nell’allegato Regolamento, nonché dai provvedimenti legalmente adottati dai suoi Organi Sociali.
La Consociazione è un’organizzazione professionale il cui scopo fondamentale è di promuovere l’elevazione culturale degli esercenti la professione infermieristica, per contribuire al miglioramento dei livelli di salute della persona e della collettività, attraverso il soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica.
Le attività promosse a tal fine vengono realizzate senza scopo di lucro e senza considerare limiti di nazionalità, razza, credo religioso e politico, sesso e stato sociale.
art. 2 – Costituzione della Consociazione e Associati
Le infermiere e gli infermieri possono aderire alla Consociazione tramite l’iscrizione ai Nuclei e alle Associazioni Membri, istituiti a livello provinciale o regionale, che a loro volta costituiscono la Consociazione Nazionale.
Possono altresì aderire alla Consociazione altre Associazioni infermieristiche specialistiche o generaliste, in qualità di Associazioni Aderenti, aventi come finalità statutarie lo sviluppo culturale della professione.
Attraverso l’iscrizione alle Associazioni Membri, possono far parte della Consociazione gli studenti infermieri del Corso di Laurea, in qualità di Associati Aderenti.
E’ consentita l’iscrizione alla Consociazione anche agli infermieri dei Paesi le cui Associazioni Infermieristiche Nazionali sono affiliate al C.I.I., e in possesso del relativo titolo abilitante alla professione infermieristica.
art. 3 – Obiettivi della Consociazione
Gli obiettivi della Consociazione sono:
- incoraggiare ed offrire continua collaborazione per la istituzione di Nuclei e Associazioni provinciali e regionali ed esercitare nei loro confronti una funzione di stimolo e di coordinamento;
- promuovere e favorire tutte le iniziative, anche tramite la pubblicazione del proprio organo di stampa, tendenti al continuo miglioramento culturale e professionale degli Associati, in rapporto all’evoluzione dei bisogni di salute della persona e della comunità;
- esercitare un’influenza sull’assistenza infermieristica e sulle normative professionali, sulle politiche sanitarie e sociali, e sulle condizioni di impiego e di lavoro, escludendo finalità sindacali, a livello nazionale, per mantenere e migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociali del Paese e lo status degli infermieri, anche in collaborazione con istituzioni sanitarie pubbliche e altri organismi professionali;
- promuovere e favorire tutte le iniziative di ricerca nell’ambito dell’assistenza infermieristica, della formazione e della gestione dei servizi infermieristici;
- realizzare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati, anche con programmi annuali di attività formative ECM;
- prevedere attività di collaborazione con altri Organismi professionali e scientifici, e istituzioni sanitarie pubbliche, per la predisposizione di programmi socio-sanitari e linee guida;
- collaborare con il C.I.I. e con altri Organismi nazionali, sovranazionali e internazionali, che perseguono le medesime finalità;
- ricevere ed amministrare fondi e donazioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi statutari.
art. 4 – Affiliazione e rappresentatività internazionali
La Consociazione è affiliata dal 1949 al C.I.I. e rappresenta la professione infermieristica italiana a livello internazionale. Ne segue le direttive pur mantenendo la propria indipendenza per quanto concerne l’organizzazione e l’attività in campo nazionale.
La Consociazione aderisce al C.I.I. adottando il modello organizzativo della “collaborazione”, che consente altresì la rappresentatività, a livello internazionale, delle Associazioni Infermieristiche Nazionali Aderenti per le specifiche questioni.
Titolo II – CRITERI DI ADESIONE
art. 5 – Definizione di infermiere per l’adesione
La definizione di infermiere assunta dalla Consociazione, come criterio per l’adesione degli infermieri, è quella approvata dal Consiglio Internazionale delle Infermiere.
Tale definizione è riferita nel nostro Paese al professionista abilitato alla professione di Infermiere ed è il punto di riferimento per tutte le successive qualificazioni.
art. 6 – Forme di Associazione
Le Associazioni Membri della Consociazione si articolano in:
- Nuclei
- Associazioni provinciali
- Associazioni regionali.
Nell’atto istitutivo le Associazioni Membri sono tenute ad adottare un proprio Statuto ed un proprio Regolamento associativo, conformi a quelli nazionali.
Le Associazioni Membri, nell’ambito della loro competenza territoriale, sono tenute a promuovere ogni iniziativa utile a realizzare gli scopi della Consociazione.
Le Associazioni Membri, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dall’allegato Regolamento, partecipano, mediante gli Organi Sociali, alla gestione della Consociazione Nazionale e unitariamente collaborano alla realizzazione degli obiettivi consociativi.
Il Nucleo si costituisce allorquando il numero degli iscritti non è ancora sufficiente a dar vita ad un’Associazione provinciale.
L’Associazione provinciale si costituisce a livello di singole provincie.
L’Associazione regionale si costituisce a livello di singole regioni, al fine di ottenere migliore funzionalità di Nuclei ed Associazioni provinciali che si fondono per meglio operare nell’ambito di una stessa regione.
Tali costituzioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Consociazione.
art. 7 – Criteri di scioglimento delle Associazioni e dei Nuclei
I casi nei quali viene previsto lo scioglimento dei Nuclei e delle Associazioni sono i seguenti:
- fusione di Nuclei ed Associazioni oppure la trasformazione di questi in Associazione territorialmente più ampia;
- chiusura definitiva del gruppo associativo da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione o dei Responsabili del Nucleo. Questi sono obbligati ad informare per iscritto la Consociazione Nazionale almeno tre mesi prima della locale Assemblea degli Associati. Nel caso fosse deliberato lo scioglimento, ai fini della chiusura definitiva dell’Associazione o del Nucleo, tutta la documentazione relativa alla situazione degli iscritti ed alla attività sociale e finanziaria dovrà essere trasmessa alla Consociazione Nazionale e il patrimonio netto, risultante dopo l’estinzione del passivo, sarà devoluto alla Consociazione stessa.
- espulsione, proposta dal Consiglio di Amministrazione della Consociazione, qualora una Associazione Membro o Aderente o un Nucleo, vengano meno agli impegni statutari.
Per dar luogo all’espulsione dovrà essere formalizzata la seguente procedura:
- il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione imparziale che collaborerà con il Collegio dei Probiviri per studiare il caso e per formulare delle raccomandazioni di conduzione associativa;
- l’Associazione interessata dovrà essere informata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione, dei rischi di espulsione, delle ragioni che la motivano e delle raccomandazioni evidenziate necessarie; la Consociazione, mediante la compartecipazione dei suoi Organi Sociali, deve comunque garantire il proprio contributo per eliminare le cause della eventuale espulsione;
- l’Associazione in questione sarà invitata ad esporre il suo operato sia oralmente che per iscritto;
- il Consiglio di Amministrazione fisserà, all’occorrenza, un limite di tempo entro il quale dovranno essere eliminate le cause che hanno determinato la proposta del provvedimento; esperita la sopraindicata procedura, potrà applicarsi il provvedimento di espulsione:
- ove una maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione al completo, abbia votato tale provvedimento
e
- b)ove una maggioranza dei due terzi delle persone presenti nella Assemblea dei Presidenti delle Associazioni e dei Delegati dei Nuclei, decida l’espulsione dell’Associazione in questione.
Titolo III – ORGANI SOCIALI
art. 8 – Organi Sociali
Sono Organi della Consociazione:
- il Congresso;
- l’Assemblea dei Presidenti delle Associazioni Regionali, dei Presidenti delle Associazioni Provinciali, nonché dei Delegati dei Nuclei non compresi in Associazioni Regionali e Provinciali (di seguito denominata l’Assemblea dei Presidenti e Delegati);
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
art. 9 – Funzioni del Congresso
Il Congresso si compone dei Delegati designati dalle Assemblee pre-congressuali delle Associazioni Membri.
Il Congresso deve essere convocato in via ordinaria ogni quattro anni.
Il Congresso può essere convocato in via straordinaria o su domanda scritta di metà delle Associazioni membri o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Le sue funzioni sono le seguenti:
- esprimere il proprio parere mediante votazione:
- sull’attività della Consociazione nel quadriennio, illustrata dal Presidente uscente;
- sulla situazione finanziaria, esposta dal Tesoriere uscente;
- discutere e deliberare le relazioni organizzative e tecniche messe all’Ordine del Giorno, demandando le relative incombenze attuative al Consiglio di Amministrazione o all’Ufficio di Presidenza, secondo le relative competenze;
- deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto della Consociazione, elaborate dall’apposita Commissione;
- deliberare l’importo della quota sociale, demandando al Consiglio di Amministrazione la possibilità di adeguare le stesse in base ai criteri di indicizzazione media annua;
- procedere alle votazioni dei componenti:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Le deliberazioni del Congresso sono valide in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più una delle Associazioni Membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Associazioni Membri. L’adunanza in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
art. 10 – Funzioni dell’Assemblea dei Presidenti e Delegati
L’Assemblea dei Presidenti e dei Delegati ha luogo due volte all’anno, di cui una, di norma, precede immediatamente i Convegni Nazionali Annuali degli Associati o il Congresso Nazionale.
All’Assemblea dei Presidenti e dei Delegati possono partecipare i rappresentanti degli Associati delle Associazioni Regionali nella misura massima prevista dalla rappresentanza congressuale.
All’Assemblea, limitatamente ai punti a) e b) e su questioni di specifico interesse, vi partecipano i Presidenti delle Associazioni Aderenti.
E’ presieduta dal Presidente Nazionale ed ha le seguenti funzioni:
- relazionare sulle attività associative realizzate a livello locale e sull’andamento gestionale delle Associazioni Membri e Aderenti, e dei Nuclei;
- prendere in esame le proposte presentate dalle singole Associazioni e Nuclei al Presidente Nazionale e sottoporle alla discussione del Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione il tema del Convegno annuale e del Congresso Nazionale, indicando la sede e la data relative;
- decidere definitivamente dell’ammissione di nuovi Nuclei e Associazioni Membri e Aderenti, e delle eventuali espulsioni con le modalità previste dall’art. 7 del presente Statuto.
Durante l’Assemblea viene effettuata la verbalizzazione delle attività svolte in tale sede. Il verbale è conservato in apposito registro.
art. 11 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 11 Consiglieri, di cui due per l’Italia settentrionale, due per l’Italia centrale, due per l’Italia meridionale e insulare; i restanti cinque sono divisi tra i tre settori, in proporzione al numero degli Associati di ogni settore.
Il Presidente Nazionale uscente partecipa alle riunioni del Consiglio stesso, con voto consultivo, fino al successivo rinnovo delle cariche.
Il Consiglio di Amministrazione neoeletto si riunisce, non oltre gli otto giorni, per procedere alla elezione fra i suoi componenti:
- del Presidente, rieleggibile una sola volta;
- del I e del II Vice Presidente, uno dei quali di preferenza residente ove sia la sede operativa della Consociazione;
- del Tesoriere.
Il Consiglio di Amministrazione, in questa sede, procede alla riconferma o alla nomina del Direttore dell’Organo di Stampa; inoltre, può nominare un Segretario con funzioni esecutive “a latere” del Presidente.
Il Direttore dell’Organo di Stampa, il Tesoriere e il Segretario, possono essere scelti fra gli Associati anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed il Tesoriere limita le proprie votazioni agli argomenti di ordine economico-finanziario.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Direttore dell’Organo di Stampa e, se nominato, il Segretario, costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
Il Consigliere che, senza darne giustificazione, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. Al suo posto subentra il primo dei non eletti nella graduatoria delle liste elettorali del territorio di sua appartenenza. Compete al Presidente Nazionale informare per iscritto l’interessato, il Consiglio di Amministrazione e l’Associazione o il Nucleo di appartenenza, dell’avvenuta modifica.
art. 12 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all’anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno l’Ufficio di Presidenza o il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio dei Probiviri, oppure quando la sua convocazione viene richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
Ha la responsabilità di:
- operare affinché siano raggiunti gli obiettivi del programma consociativo approvati dal Congresso e vengano attuate le proprie deliberazioni;
- esaminare ed approvare gli Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni membri, come pure ogni successiva proposta di modifica, accertando che siano in armonia con lo Statuto della Consociazione;
- esaminare la richiesta di costituzione e di adesione alla Consociazione di Nuclei e Associazioni Membri e Aderenti, da sottoporre alla decisione definitiva della Assemblea dei Presidenti e dei Delegati, e predisporre le proposte di adesione della Consociazione ad Organismi affini;
- proporre l’espulsione qualora una Associazione Membro o Aderente o un Nucleo, vengano meno agli impegni statutari, secondo le modalità previste all’ art. 7 del presente Statuto;
- esercitare, in caso di emergenza, i poteri del Congresso; le decisioni adottate saranno immediatamente comunicate alle Associazioni Membri e sottoposte alla ratifica del Congresso successivo.
I Consiglieri Nazionali, nell’ambito del settore territoriale che rappresentano, attivano rapporti di collaborazione con i Presidenti delle Associazioni e con i Delegati dei Nuclei, per favorire l’attuazione delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.
Promuovono altresì riunioni con le Associazioni membri al fine di evidenziare le istanze e le proposte da presentare in Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, se già non ne fanno parte, possono partecipare, con voto consultivo, alla attività del Consiglio di Amministrazione della Associazione di appartenenza.
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia, il Consiglio potrà deliberare rimborsi forfettari per incarichi particolarmente impegnativi e gravosi.
Le attività del Consiglio di Amministrazione sono indicate al punto 3.2. dell’art. 3 del Regolamento.
art. 13 – Funzioni dell’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza, costituito come definito dal terz’ultimo comma dell’art. 11 del presente Statuto, dà attuazione ai mandati del Congresso Nazionale e del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità atte al raggiungimento degli scopi istituzionali della Consociazione.
Esplica, come da Regolamento, ogni incombenza funzionale relativa ai rapporti con le Associazioni Membri e Aderenti, gli Organi dello Stato, le Istituzioni nazionali e gli Organismi sovranazionali ed internazionali di interesse sanitario e sociale.
Il Tesoriere, il Direttore dell’Organo di stampa e, se nominato, il Segretario, partecipano all’Ufficio di Presidenza con voto consultivo.
Le attività dell’Ufficio di Presidenza sono indicate al punto 3.3. dell’art 3 del Regolamento.
art. 14 – Funzioni del Presidente
Il Presidente, eletto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, deve essere un infermiere altamente qualificato e di comprovata attività consociativa.
Il Presidente è responsabile di:
-
rappresentare legalmente la Consociazione, di cui ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio;
-
amministrare tutti i beni presenti, dando consensi ed autorizzazioni nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla Legge;
-
rappresentare ufficialmente la Consociazione nei confronti dello Stato e di altre Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed internazionali, alle quali la Consociazione aderisce;
-
presiedere l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Presidenti e dei Delegati.
art. 15 – Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere assolve tutte le incombenze relative alle attività economico-finanziarie della Consociazione e sottopone alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti i libri contabili.
E’ sua funzione la predisposizione, con cadenza annuale, dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle relazioni sulle attività finanziarie.
Le attività del Tesoriere sono indicate al punto 3.4. dell’art. 3 del Regolamento.
art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, eletti da una lista unica nazionale. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti neoeletto si riunisce, non oltre gli otto giorni, per procedere alla elezione del suo Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione quando all’ordine del giorno siano in trattazione argomenti di propria competenza e può fare inserire a verbale le osservazioni di pertinenza.
Le attività del Collegio dei Revisori dei Conti sono indicate al punto 3.5. dell’art. 3 del Regolamento.
art. 17 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’Organo di garanzia statutaria; viene eletto dal Congresso e si compone di tre membri effettivi, eletti con lista unica nazionale. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri collabora con il Consiglio di Amministrazione, del quale tuttavia è al di sopra e indipendente, per contribuire a dirimere le vertenze di carattere disciplinare.
Il suo parere consultivo è vincolante per censurare, sospendere o espellere la persona o l’Associazione che derogano dalle norme statutarie, oppure ledono gli interessi morali e le finalità istitutive della Consociazione.
Titolo IV – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili ed immobili, pervenuti alla Consociazione sotto qualsiasi forma.
L’inventario dei beni immobili è curato e aggiornato periodicamente dall’Ufficio di Presidenza e controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Costituiscono le entrate della Consociazione:
· l’ammontare delle quote e dei contributi versati dalle Associazioni Membri e Aderenti e dai Nuclei;
· i proventi di iniziative consociative;
· gli interessi attivi patrimoniali;
· tutte le somme che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Consociazione.
Costituiscono le uscite della Consociazione:
· le spese generali di gestione;
· le spese consociative.
art. 21 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro l’ottobre precedente l’esercizio a cui si riferisce.
Il conto consuntivo deve essere presentato entro tre mesi dalla fine dell’esercizio e deve essere accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti.
Gli eventuali utili di bilancio, accertati in sede di conto consuntivo, costituiscono economie di spesa e, come tali, vengono reimputati sul capitolo corrispondente del bilancio preventivo dell’anno successivo.
art. 22 – Scioglimento della Consociazione
La Consociazione può essere sciolta ove concorrano le condizioni seguenti:
-
richiesta di scioglimento sottoscritta da almeno la metà delle Associazioni Membri;
-
convocazione straordinaria del Congresso, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro un anno dalla presentazione della richiesta di scioglimento.
Sulla richiesta di scioglimento devono pronunciarsi i Delegati, in rappresentanza di tutte le Associazioni Membri, mediante votazione diretta e palese. La decisione di scioglimento è esecutiva solo se almeno due terzi dei Delegati presenti sono favorevoli. Contestualmente allo scioglimento della Consociazione, l’eventuale patrimonio netto residuo deve essere devoluto a favore di Fondazioni o Istituti che perseguono scopi di formazione infermieristica o per progetti di ricerca o per assistenza ad ex Associati.
(Allegato allo Statuto)
art. 1 – Funzioni e attività dei Nuclei e delle Associazioni Membri
Il Presidente dell’Associazione o il Delegato del Nucleo, assolvono le seguenti funzioni nell’ambito territoriale di competenza:
-
a)rappresentare la Consociazione presso Istituzioni, Autorità amministrative e sanitarie ed Enti Pubblici Territoriali;
-
b)presiedere le riunioni associative;
-
c)partecipare alle riunioni delle Commissioni di studio in sede locale, riguardanti problemi professionali e attività sanitarie e sociali;
-
d)promuovere incontri tra Associazioni e Organismi affini, operanti in sede locale, e favorirne la cooperazione.
Le Associazioni Membri, essendo tenute a promuovere iniziative utili a realizzare gli scopi della Consociazione, assolvono le seguenti attività:
-
a)iniziare l’attività di iscrizione degli Associati al l° novembre di ogni anno;
-
b)prendere tutte le iniziative utili per aumentare il numero degli Associati e per rendere più rappresentativa l’Associazione stessa;
-
c)dare informazione delle iniziative culturali promosse a livello locale, per attivare scambi di risorse tra Associazioni membri;
-
d)inviare, prima della approvazione locale, ogni proposta di modifica dello Statuto e/o Regolamento associativo;
-
e)inviare, entro il mese di marzo, l’elenco nominativo aggiornato degli Associati e le quote associative corrispondenti, nonché copia della relazione annuale sull’attività svolta e del conto consuntivo annuale, approvati dall’Assemblea degli Associati;
-
f)mettere a disposizione parte degli utili attivi di bilancio, quando il Consiglio di Amministrazione consociativo ne giustifichi la necessità.
Il responsabile del Nucleo viene denominato “Delegato”.
I Nuclei, retti da apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione della Consociazione, hanno gli stessi diritti e doveri delle Associazioni provinciali e regionali.
In questo caso, il Delegato ha rapporti diretti con gli Organi Centrali della Consociazione e partecipa all’Assemblea delle Presidenti di cui al punto b), art. 8 del presente Statuto.
Possono altresì essere costituiti dei Nuclei all’interno delle Associazioni provinciali e regionali, allorché si determini la necessità di un’azione associativa più incisiva ed aderente a specifiche condizioni ambientali e istituzionali.
In questo caso il Delegato fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della Associazione di riferimento, la quale rappresenta il Nucleo nelle sedi istituzionali della Consociazione.
Art. 2 – Associazioni Aderenti
Le Associazioni Infermieristiche Nazionali, specialistiche e generaliste, possono aderire alla Consociazione alle seguenti condizioni:
-
devono essere costituite da almeno due anni,
-
il loro Statuto, il loro Regolamento, le loro direttive ed azioni, devono essere in accordo con quanto previsto dallo Statuto della Consociazione e dallo Statuto del C.I.I.,
-
devono essere dirette da infermieri e i loro Associati devono essere esclusivamente infermieri e studenti infermieri.
Tutte le Associazioni che rispondono ai criteri indicati nel comma precedente, possono fare richiesta di adesione alla Consociazione, presentando copia dello Statuto, del Regolamento, del programma delle attività e il numero degli Associati degli ultimi due anni.
2.2 – Finalità della collaborazione
La Consociazione e le nuove Associazioni Aderenti, nelle rispetto delle loro specificità ed autonomie, cooperano per realizzare attività finalizzate allo sviluppo culturale e professionale degli infermieri, sia in ambito nazionale sia internazionale, sulla base del modello organizzativo, denominato di “collaborazione” dal C.I.I.
Secondo questo modello, nell’ambito del C.I.I., la Consociazione è l’Associazione infermieristica che rappresenta la professione infermieristica italiana, con diritto di voto nel Consiglio delle Rappresentanti Nazionali (C.R.N.).
In questa sede, nell’affrontare questioni professionali di interesse specifico per le Associazioni Aderenti, il loro contributo risulta determinante nella formulazione della posizione nazionale. A tale scopo il Presidente della Consociazione può invitare, nelle sedi internazionali, un rappresentante delle Associazioni Aderenti, in qualità di osservatore.
2.3 – Modalità per la collaborazione
A livello nazionale le Associazione Aderenti alla Consociazione possono contribuire al comune arricchimento professionale mediante:
-
la pubblicazione di studi e ricerche sull’organo di stampa della Consociazione,
-
lo studio della documentazione messa a disposizione dal C.I.I.,
-
la partecipazione ai convegni della Consociazione, garantendo i lavori in almeno una sessione.
La collaborazione con le Associazioni Aderenti, finalizzata a stabilire posizioni e strategie su specifiche questioni professionali di interesse comune, si esplica nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza e, se necessario, nel Consiglio di Amministrazione.
Le Associazioni Aderenti sono tenute a far pervenire al Presidente della Consociazione le eventuali modifiche dei loro Statuti e Regolamenti.
Entro il primo trimestre di ogni anno comunicheranno inoltre il loro programma di attività e il numero degli Associati dell’anno precedente.
E’ previsto il versamento alla Consociazione di una quota contributiva annuale, entro il primo quadrimestre, stabilita in relazione alle disposizioni del C.I.I. e a quanto definito con la Consociazione stessa, stante gli obiettivi concordati.
2.4. – Scioglimento della collaborazione
L’Associazione Aderente può ritirarsi dalla collaborazione con la Consociazione che dovrà essere informata per iscritto della decisione assunta e dei motivi che l’hanno indotta.
Qualora l’Associazione Aderente venga meno ai suoi impegni statutari o a quelli verso la Consociazione e il C.I.I., verrà decisa la sua espulsione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
art. 3 – Attività degli Organi Sociali
Possono partecipare ai lavori del Congresso in seduta plenaria, senza diritto di voto, tutti gli Associati regolarmente iscritti ad una Associazione Membro. La data e la sede sono comunicate alle Associazioni Membri almeno tre mesi prima, a mezzo di apposita circolare elaborata dal Consiglio di Amministrazione e conforme alle indicazioni del punto 3.2, lettera f), dell’art. 3 del presente Regolamento.
La convocazione straordinaria del Congresso può avvenire o su domanda scritta di metà delle Associazioni Membri o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Durante il Congresso viene effettuata la verbalizzazione delle attività svolte in tale sede. Il verbale è conservato in un apposito registro.
3.1.1 – Svolgimento del Congresso
Lo svolgimento del Congresso comprende:
-
a)cerimonia ufficiale di apertura, con discorso delle Autorità;
-
b)lettura della relazione sull’attività quadriennale della Consociazione, redatta dal Presidente Nazionale; lettura della relazione economica quadriennale, redatta dal Tesoriere Nazionale; presentazione delle dimissioni degli Organi Sociali uscenti;
-
c)nomina dei Presidenti di Giornata per i giorni di durata del Congresso;
-
d)nomina dei tre componenti la Commissione per la Verifica dei poteri;
-
e)nomina dei quattro componenti il Seggio Elettorale;
-
f)trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno del Congresso;
-
g)formulazione degli Ordini del Giorno conclusivi da affidare, per la loro esecuzione, al nuovo Consiglio di Amministrazione;
-
h)elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, del nuovo Collegio dei Probiviri.
Alle ore 12 del giorno antecedente le elezioni, il Presidente di Giornata predispone la chiusura definitiva delle liste dei candidati, al fine di poter provvedere alla stampa delle schede elettorali con i nominativi proposti per il Consiglio di Amministrazione, distinti nei tre settori (Italia settentrionale, Italia Centrale, Italia Meridionale e Insulare), e quelli complessivamente proposti per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
Gli Studenti Infermieri (Associati Aderenti), di cui all’art. 2 dello Statuto consociativo, possono nominare propri rappresentanti al Congresso per la trattazione di problemi che li riguardano.
3.1.2 – Commissione per la Verifica dei poteri
La Commissione per la Verifica dei Poteri si compone di tre Membri, di cui uno è il Presidente.
Entro la prima giornata, i Delegati al Congresso sono tenuti a presentarsi alla Commissione per la Verifica dei poteri, muniti della lettera di delega dell’Associazione di appartenenza, copia della quale sarà stata inviata alla Consociazione almeno dieci giorni prima dell’apertura del Congresso, oltre che di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Commissione per la Verifica dei poteri consegna ad ogni Delegato al Congresso un cartoncino recante le sue generalità, l’Associazione di appartenenza e l’entità dei voti assegnati.
Quando un’Associazione è rappresentata da più Delegati, ad ognuno di essi viene attribuita la corrispondente frazione di voti.
3.1.3 – Costituzione liste per le votazioni
I nominativi dei candidati alle elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, devono essere elencati in liste distinte e di colore diverso; è consentita la candidatura per le elezioni ad uno solo degli organi Sociali.
Sono candidati alle elezioni:
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a)i Consiglieri Nazionali e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri uscenti, che abbiano riproposto per iscritto la loro candidatura;
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b)i nominativi indicati dalle Associazioni regionali e provinciali e dai Nuclei, in sede di Assemblea pre-congressuale;
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c)i nominativi presentati in sede di Congresso, durante il suo svolgimento.
I nominativi di cui alla lettera b), dovranno essere stati trasmessi alla Consociazione conformemente alle modalità stabilite dalla Circolare, di cui al punto 3.3., lettera b), art. 3 del presente Regolamento.
I nominativi di cui alla lettera c), devono riferirsi a persone presenti al Congresso e che dichiarino per iscritto di essere disposte ad accettare la carica, se elette.
Gli Studenti possono votare i propri rappresentanti alle Assemblee Congressuali, ma non hanno diritto di voto né possono essere eletti per cariche negli Organi Sociali.
3.1.4 – Procedura delle votazioni
Il Seggio Elettorale eletto dal Congresso si compone di un Presidente e tre Scrutatori.
Il Presidente dirige le operazioni di voto e di scrutinio dei tre settori di votazione:
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Italia Settentrionale;
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Italia Centrale;
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Italia Meridionale e insulare.
I compiti del Seggio Elettorale sono:
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a)verificare i nominativi dei Delegati e la loro appartenenza al settore di votazione;
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b)consegnare le schede elettorali per le elezioni distinte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Le schede, anche se di valore diverso, devono essere in numero tale da corrispondere ai voti che ogni Delegato rappresenta;
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c)fare apporre al Delegato la firma per ricevuta delle schede sull’apposito foglio e consegnargli la matita copiativa;
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d)verificare l’introduzione delle schede nelle urne e la controfirma del Delegato per l’avvenuto esercizio di voto.
Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli Scrutatori procedono:
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a)allo spoglio delle schede, annotando i voti assegnati ad ogni candidato;
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b)al conteggio finale, rimettendo i risultati al Presidente per la graduatoria finale.
Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.
Il voto è segreto.
Su ogni scheda devono essere espresse tre preferenze: un numero di preferenze inferiore o superiore annulla la scheda.
3.1.5 – Proclamazione degli eletti
Il Presidente del Seggio Elettorale, ricevuti i risultati, notifica alla Commissione per la Verifica dei poteri la graduatoria di ciascuna lista per ogni sezione.
Il Presidente della Commissione proclama i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione per settore; proclama altresì i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, dichiarando eletti i primi tre candidati delle corrispondenti liste uniche nazionali.
Dà inoltre comunicazione al Congresso dei risultati ottenuti dagli altri candidati e delle graduatorie utili al fine di ricoprire i posti che si rendessero vacanti nel corso del successivo quadriennio.
3.2 – Consiglio di Amministrazione
Le attività del Consiglio di Amministrazione sono:
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a)esaminare e discutere:
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le relazioni del Presidente sull’attività dell’Ufficio di Presidenza;
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l’attività delle Commissioni speciali;
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ogni altro argomento messo all’ordine del giorno, adottando a maggioranza le decisioni e le deliberazioni necessarie;
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b)nominare i rappresentanti della Consociazione in seno agli Organismi nazionali ed internazionali e prendere atto che il rappresentante della Consociazione in seno al C.I.I. è il Presidente;
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c)deliberare in merito alle indicazioni da impartire alle Associazioni Membri per quanto attiene ai rapporti con gli Enti Pubblici e con altri Organismi di rilevanza sociale;
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d)provvedere alla sostituzione, per cooptazione, delle eventuali vacanze di componenti degli Organi Sociali consociativi, qualora sia esaurita la relativa graduatoria;
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e)esaminare ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
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f)predisporre l’Ordine del Giorno dei lavori del Congresso e fissarne la data, la sede e le modalità organizzative;
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g)deliberare in merito alle pubblicazioni della Consociazione.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta, sia in via ordinaria che in via straordinaria, dal Presidente, mediante lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data della riunione. Gli avvisi debbono indicare l’indirizzo del luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’Ordine del Giorno proposto dall’Ufficio di Presidenza.
Ogni Consigliere deve dare notifica della ricevuta dell’avviso e, se impossibilitato ad intervenire, può delegare per iscritto un altro Consigliere; ogni Consigliere non può avere più di una delega.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora le deliberazioni riguardino persone, il voto deve avvenire a scrutinio segreto.
Durante il Consiglio viene effettuata la verbalizzazione delle attività svolte in tale sede. Il verbale è conservato in un apposito registro.
Sono attività dell’Ufficio di Presidenza:
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a)predisporre gli argomenti da portare all’Ordine del Giorno delle riunioni della Assemblea dei Presidenti e dei Delegati, e di quelle del Consiglio di Amministrazione;
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b)trasmettere alle Associazioni Membri, su mandato del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di apposita circolare da inviarsi almeno tre mesi prima, la comunicazione della data e della sede del Congresso, il programma definitivo e il numero dei delegati al Congresso da designare in proporzione agli iscritti, nonché ogni altra informazione riguardante l’organizzazione del Congresso medesimo;
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c)curare i rapporti con le diverse Istituzioni ed Organizzazioni nazionali, internazionali e sovranazionali, e tenere aggiornate le Associazioni Membri con circolari informative e relative documentazioni;
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d)curare i rapporti con le Associazioni Aderenti;
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e)attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
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f)curare la gestione economica e contabile della Consociazione;
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g)assumere e licenziare il personale addetto alla segreteria;
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h)verificare la tenuta dello schedario e il rilascio delle tessere di riconoscimento degli Associati;
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i)contribuire alla stesura della relazione sull’attività quadriennale della Consociazione.
3.4. – Tesoriere
Sono attività del Tesoriere:
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a)mantenere aggiornata la situazione contabile in entrata e in uscita, verificando tutte le operazioni di pronta cassa;
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b)versare le quote periodiche dovute alle Organizzazioni di cui la Consociazione fa parte;
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c)attuare il pagamento delle fatture relative alle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione e vistate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente da lui delegato.
3.5. – Collegio dei Revisori dei Conti
Sono attività del Collegio dei Revisori dei Conti:
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a)esaminare annualmente i libri contabili;
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b)riscontrare le spese con la documentazione giustificativa;
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c)esaminare il conto consuntivo;
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d)predisporre una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione sulla situazione contabile annuale.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia, in particolare al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia, in particolare al D.L.gs. 4 dicembre 1997, n.460.
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Approvato con rogito del Notaio Carlo Mercantini – Roma – 1 marzo 1946
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Emendato e approvato dal II Congresso Nazionale – Roma – 3/6 Novembre 1949
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Emendato e approvato dal IV Congresso Nazionale – Roma – 2/ 4 Ottobre 1955
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Emendato e approvato dal V Congresso Nazionale – Napoli – 6 ottobre 1959
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Emendato e approvato dal VI Congresso Nazionale – Napoli – 18 marzo 1963
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Emendato e approvato dal VII Congresso Nazionale – con rogito del Notaio Giuseppe D’Ettorre – Roma – 26 settembre 1968
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Revisionato ed approvato con nuovo testo e denominazione dal IX Congresso Nazionale Straordinario – Roma – 7 Luglio 1974 – depositato con rogito del Notaio Giuseppe D’Ettorre – del 16 Luglio 1974
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Modificato dal X Congresso Nazionale con rogito del Notaio A. Teti – Catanzaro – 30 Settembre 1976
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Revisionato ed approvato con nuovo testo dal XII Congresso Nazionale – Roma – 22 Ottobre 1984 – depositato con rogito del Notaio Agostino D’Ettorre del 19 Dicembre 1984
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Revisionato ed approvato con nuovo testo e denominazione dal XV Congresso Nazionale – Napoli – 3 Ottobre 1996 depositato con rogito del Notaio Agostino D’Ettorre del 25 febbraio 1997 e del 10 ottobre 1997
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Revisionato ed approvato con nuovo testo dal XVIII Congresso Nazionale – Milano – 22 marzo 2007 – depositato con rogito del Notaio Agostino D’Ettorre del 2 luglio 2007
Risorse
Verso il nuovo codice deontologico